Cosa cambia

Il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13) introducendo tre gruppi di novità di rilievo per imprese, soci e consulenti. Primo: l'adesione al concordato è dichiarata priva di effetti quando mancano i requisiti previsti (art. 28, inserimenti e modifiche agli articoli del d.lgs. n.13/2024). Secondo: sono previste regole specifiche e garanzie in caso di rinnovo del concordato, con esplicite previsioni su composizione societaria, requisiti di affidabilità fiscale, e benefici amministrativi e fiscali. Terzo: è introdotto un regime opzionale di ravvedimento fiscale (art. 29) per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027; tale regime consente il versamento di un'imposta sostitutiva relativa alle imposte sui redditi (e addizionali) e all'IRAP per i periodi d'imposta 2020-2023 secondo modalità e aliquote previste dal decreto.

A chi interessa

  • Imprese che applicano gli ISA e intendono rinnovare l'adesione al concordato biennale per il biennio 2026-2027.
  • Società con modifiche della compagine sociale in sede di rinnovo.
  • Soci e associati che entrano in compagine in occasione del rinnovo.
  • Professionisti (commercialisti, consulenti legali e fiscali) incaricati della predisposizione della proposta, delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte sostitutive.
  • Uffici dell'Agenzia delle entrate responsabili per l'applicazione delle opzioni e per i controlli.

Effetti societari e procedurali

Nullità dell'adesione: l'adesione al concordato priva di requisiti è espressamente dichiarata priva di effetti (art. 28, inserimenti). In sede di rinnovo, il decreto conserva e specifica alcune salvaguardie sulle modifiche della compagine sociale: ad esempio, in ipotesi di rinnovo sono previste disposizioni che permettono di considerare ingressi di soci o associati che nel periodo precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o autonomo entro limiti richiamati nella norma (art. 28, comma 1 e successive modifiche).

Benefici del rinnovo: in caso di rinnovo del concordato sono riconosciuti, tra gli altri, esoneri dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a specifici importi annui, esoneri o semplificazioni per rimborsi IVA entro determinate soglie e l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo (art. 28, comma 1-bis e seguenti). Alcune delle agevolazioni sono circoscritte al biennio 2026-2027.

Regime opzionale di ravvedimento (art. 29)

Soggetti ammessi: coloro che hanno applicato gli ISA e rinnovano l'adesione al concordato biennale per il biennio 2026-2027 possono optare per il regime di ravvedimento. Base imponibile e aliquote: il decreto definisce la base imponibile come la differenza tra il reddito effettivamente dichiarato per i periodi 2020-2023 e il valore dello stesso incrementato secondo scaglioni legati al punteggio ISA; stabilisce aliquote e modalità differenziate per imposte sui redditi/addizionali e IRAP per i periodi indicati (art. 29, commi 1-6 e ss.). Riduzioni e condizioni particolari: per 2020-2021 è prevista una riduzione del 30% delle imposte sostitutive in considerazione della pandemia, e per specifiche circostanze (es. cause di esclusione legate a COVID-19) la base imponibile e le aliquote sono diversamente calcolate (art. 29, commi 6-9).

Modalità di pagamento e perfezionamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in unica soluzione fra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure, a scelta, in massimo dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale l'opzione si perfeziona con il pagamento integrale di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento è successivo a notifiche di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti (art. 29, commi 11-12).

Conseguenze e limiti ai controlli

Una volta perfezionato il versamento, per i periodi 2020-2023 il decreto limita le possibilità di rettifica del reddito da parte dell'Amministrazione salvo alcune eccezioni tassativamente elencate (intervenuta decadenza dal concordato, misure cautelari o rinvii a giudizio per reati indicati, mancato perfezionamento del ravvedimento, dichiarazione infedele di cause di esclusione). In tali casi specifici restano fatti salvi i pagamenti già effettuati e la possibilità di accertamento secondo i termini previsti (art. 29, commi 13-17). Inoltre, il decreto prevede la proroga di termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (art. 29, comma 17).

Adempimenti operativi e ruoli

  • Opzione formale: il decreto rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire i termini e le modalità di comunicazione dell'opzione di adesione al regime di ravvedimento (art. 29, comma 18).
  • Calcoli fiscali: occorre determinare la base imponibile e le aliquote applicabili per ciascun periodo d'imposta 2020-2023 in base al punteggio ISA effettivo e alle eventuali circostanze speciali dichiarate.
  • Pagamenti: gestione del pagamento in unica soluzione o a rate e monitoraggio delle condizioni che perfezionano o determinano la decadenza dall'opzione.

Responsabilità e controlli

La normativa individua condizioni tassative che determinano l'efficacia dell'adesione e del ravvedimento; resta la responsabilità dei professionisti e degli amministratori nel predisporre documentazione, nelle dichiarazioni e nella verifica dei requisiti per il rinnovo. L'Agenzia delle entrate ha compiti di controllo, definizione delle modalità operative e poteri di verifica sulla regolarità delle opzioni e dei versamenti come previsto dal decreto.

Effetti operativi per imprese e consulenti

Le imprese che intendono rinnovare il concordato devono: verificare i requisiti e la composizione societaria alla luce delle nuove previsioni, valutare la convenienza all'opzione per il ravvedimento (calcolo base imponibile, aliquote e impatto economico), pianificare il versamento (unica soluzione o rateazione) e predisporre la documentazione richiesta. I consulenti dovranno monitorare il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate che disciplinerà le comunicazioni e applicare con rigore le condizioni di perfezionamento e le cause di decadenza elencate nella norma.

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale - decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (pubbl. 11/08/2026).

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