Sintesi della novità

Il decreto-legge emanato il 28 agosto 2026 interviene sulla disciplina delle garanzie finanziarie con riferimento agli impianti di interesse strategico nazionale inseriti nel quadro del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, sostituisce la lettera g) del comma 11 dell'articolo 208 di quell'ordinamento, riconfigurando le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie richieste per l'avvio e la gestione degli impianti, nonché per la gestione delle discariche, inclusa la fase successiva alla loro chiusura.

A chi interessa

La disposizione si applica, secondo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39), che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231). In termini pratici, la norma interessa: le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti strategici; gli organismi che rilasciano garanzie finanziarie; le autorità competenti in materia ambientale e le amministrazioni locali coinvolte nelle autorizzazioni e controlli; gli operatori economici coinvolti nella gestione delle discariche connesse a tali impianti.

Contenuto della modifica normativa

Secondo il nuovo testo della lettera g) dell'art. 208, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006:

  • le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
  • le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
  • per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale, le garanzie finanziarie previste possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche se l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato ha durata superiore;
  • la garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione;
  • resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria.

Effetti pratici indicati nel testo

Il decreto prevede la possibilità, per il periodo coperto dall'amministrazione straordinaria e fino alla cessione del compendio aziendale, di prestare garanzie su base annuale che saranno considerate conformi ai requisiti di legge per il periodo di efficacia della singola annualità. Il testo precisa inoltre l'obbligo continuo: nessuna attività di discarica è consentita in assenza della garanzia finanziaria richiesta. Per le garanzie relative alla gestione delle discariche è richiamata l'applicazione del disposto dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2003.

Rapporto con la disciplina precedente

La disposizione interviene sul d.lgs. n. 152/2006 richiamando e integrando la disciplina in materia di garanzie e collegando espressamente l'applicazione alle società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti di interesse strategico. Il testo pubblicato esplicita modalità di prestazione delle garanzie (su base annuale e per un periodo non inferiore a un anno) per la durata dell'amministrazione straordinaria e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale, e stabilisce che tali garanzie si considerano conformi ai requisiti di legge per il periodo di efficacia. Il decreto ribadisce altresì che l'assenza della garanzia finanziaria impedisce lo svolgimento di attività di discarica.

Limiti e condizioni espressamente riportati nel testo

Il decreto contiene condizioni e limiti chiari: la prestazione delle garanzie su base annuale è prevista esclusivamente per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale; la durata minima della singola prestazione è stabilita in non inferiore a un anno; resta fermo l'obbligo di prestare le garanzie per poter svolgere le attività di discarica. Il riferimento all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2003 determina che le garanzie per la gestione delle discariche, inclusa la fase post-chiusura, devono rispettare quanto ivi previsto.

Decorrenza

L'art. 2 del decreto stabilisce che lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi citati nel testo

Nel corpo del decreto sono richiamati, tra gli altri, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'art. 14 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, il decreto‑legge 23 dicembre 2003, n. 347, il decreto‑legge 3 dicembre 2012, n. 207, e precedenti interventi legislativi richiamati nel frontespizio del provvedimento.

Fonte ufficiale

Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 28 agosto 2026 (decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154).

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