Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026, introduce disposizioni integrative e correttive in numerosi settori della riforma fiscale. Il provvedimento interviene, tra l'altro, sul trattamento fiscale dei familiari a carico, sui fringe benefit relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo, sui crediti d'imposta, sul riallineamento delle divergenze contabili e fiscali, sull'imposizione minima globale, sull'IVA, sull'adempimento collaborativo e sul concordato preventivo biennale.
Familiari a carico
L'articolo 1 modifica l'articolo 12 del TUIR e la corrispondente disposizione del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 117/2026. Le modifiche intervengono sulle condizioni riferite alle altre persone indicate dall'articolo 433 del codice civile e sulla rilevanza della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Auto aziendali e fringe benefit
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, l'articolo 2 prevede, in via generale, l'assunzione del 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
I valori così determinati sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore è incrementato del 5 per cento.
Le nuove disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Il decreto contiene inoltre una disciplina transitoria per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, per determinati veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025 e per ulteriori fattispecie relative ai veicoli concessi nel 2025.
Crediti d'imposta
L'articolo 3 disciplina i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi indicati dall'articolo 121, comma 2, del D.L. 34/2020.
Tali differenziali costituiscono reddito e sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dalla disposizione, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla norma.
La disciplina dell'imposta sostitutiva non si applica ai crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: tale corrispettivo concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.
Le disposizioni si applicano ai crediti d'imposta acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto. Per gli esercenti arti e professioni è prevista, alle condizioni stabilite dalla norma, la possibilità di applicarle anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Riallineamento contabile-fiscale
L'articolo 6 disciplina il riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali derivanti dalle fattispecie richiamate dalla norma, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta successivo.
Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L'opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al medesimo periodo e l'imposta è versata in unica soluzione entro il relativo termine di versamento a saldo.
Pillar Two e imposizione minima globale
L'articolo 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale e recepisce ulteriori regimi elaborati nell'ambito OCSE.
Tra le novità sono disciplinati il regime coesistente qualificato, il regime qualificato della controllante capogruppo e il trattamento degli incentivi fiscali qualificati.
I nuovi regimi operano, alle condizioni previste dalla norma e a seguito dell'esercizio delle relative opzioni, in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto per stabilire modalità, termini, elementi e condizioni di applicazione deve essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026.
IVA: ampliamento dei termini per la detrazione
L'articolo 12 modifica gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972.
In particolare, il riferimento temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione viene esteso al secondo anno successivo e, per la registrazione delle fatture, il precedente riferimento all'anno di ricezione viene sostituito con quello al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
La modifica amplia quindi il termine temporale previsto dalle disposizioni interessate; non significa che il contribuente debba attendere il secondo anno successivo per esercitare la detrazione.
Adempimento collaborativo
L'articolo 16 modifica la disciplina dell'adempimento collaborativo.
Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il pagamento integrale o quello della prima rata deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della risposta.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi secondo quanto previsto dalla disposizione. Il decreto disciplina inoltre gli effetti del mancato pagamento e della decadenza dalla rateazione.
Sono previste anche disposizioni per la comunicazione di rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione. La comunicazione deve precedere la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali sui rischi comunicati.
Per gli specifici effetti previsti dalla norma, le comunicazioni devono essere effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione e devono contenere gli elementi richiesti dalla disposizione.
Concordato preventivo biennale
L'articolo 28 introduce diverse modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, applicabili a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.
Tra le novità sono previste disposizioni sui requisiti e sulle cause di esclusione, sui benefici riconosciuti in caso di rinnovo, sulle modifiche o integrazioni della dichiarazione e su alcune cause di cessazione o decadenza.
In caso di rinnovo del concordato sono inoltre disciplinati specifici benefici, tra cui, alle condizioni previste dalla norma, soglie più elevate per l'esonero dal visto di conformità e l'anticipazione di due anni di determinati termini di decadenza per l'attività di accertamento.
Ravvedimento collegato al rinnovo del concordato
L'articolo 29 introduce un regime di ravvedimento per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che rinnovano nei termini di legge l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
Il regime interessa i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e prevede il versamento di imposte sostitutive determinate secondo le regole, le percentuali e le aliquote stabilite dall'articolo 29.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Per le annualità oggetto del ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Inoltre, per i soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027, i termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 37, il D.Lgs. 148/2026 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le singole disposizioni contengono tuttavia decorrenze specifiche e discipline transitorie. Per l'applicazione concreta è quindi necessario verificare la disposizione interessata e il relativo periodo d'imposta.
Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato l'11 agosto 2026.
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