Novità principale

La Circolare INPS n.95, pubblicata in data 10 settembre 2026, fornisce le istruzioni operative connesse alla convenzione tra INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE), sottoscritta il 23 marzo 2026. La circolare disciplina la raccolta dei contributi a favore del Fondo tramite l’INPS, introduce il codice tributo 'CARE' per i pagamenti con modello F24 (attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026) e dispone modifiche contabili tra cui l’istituzione del conto di debito GPA18438.

A chi interessa

Le disposizioni sono rivolte ai datori di lavoro aderenti al Fondo INNOVACARE, ai consulenti del lavoro e agli uffici amministrazione del personale responsabili della contabilizzazione e dei versamenti, nonché agli operatori tecnici coinvolti nella gestione dei flussi UniEmens e nelle interfacce con i sistemi INPS.

Effetti pratici principali

  • Versamenti F24 con codice 'CARE': i datori di lavoro devono indicare la causale 'CARE' nella sezione INPS del modello F24, nel campo 'causale contributo' e compilare i campi 'codice sede', 'matricola INPS' e 'periodo di riferimento' (colonna 'da mm/aaaa'); la colonna 'a mm/aaaa' non va valorizzata. Gli importi indicati nel F24 sono incassati dall’INPS e versati sul conto del Fondo. La circolare richiama la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che ha attribuito il codice tributo.
  • Flussi UniEmens: nei tracciati per la denuncia individuale i datori di lavoro devono inserire il codice 'CARE' in <CodConv> e l’importo individuale del contributo in <Importo>, indicando il periodo di competenza con l’attributo <Periodo> nel formato 'AAAA-MM'.
  • Riversamento al Fondo e trattenute: l’INPS verifica coerenza tra F24 e UniEmens prima del riversamento e comunica eventualmente segnalazioni. Di norma l’Istituto versa al Fondo il 98% dei contributi mensili riscossi (al netto dei costi di riscossione e fornitura dati) nel mese successivo all’elaborazione della denuncia mensile UniEmens. La residua percentuale del 2% è trattenuta dall’INPS e sarà riversata a conguaglio con i costi dovuti dal Fondo all’Istituto, secondo le modalità richiamate (compreso il paragrafo 2 del messaggio n.1399 dell’8 aprile 2024 richiamato dalla circolare).
  • Soglia minima e sospensioni: se le rimesse mensili dovute al Fondo risultano inferiori a 50,00 euro, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento della soglia. I pagamenti al Fondo sono subordinati alla regolarità contributiva del Fondo tramite la procedura 'Durc on line'; in caso di irregolarità o impossibilità di verifica, i riversamenti sono sospesi fino alla regolarizzazione o alla conclusione positiva degli accertamenti.
  • Costi e fatturazione a carico del Fondo: il Fondo corrisponde a INPS un importo una tantum di 7.200,00 euro (già fatturato), 1.900,00 euro annui per costi ricorrenti, 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 e il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite F24 come determinato successivamente dall’Agenzia delle Entrate. Le voci b) e d) sono conguagliate con la trattenuta del 2% entro il mese di maggio dell’anno successivo; eventuali residui devono essere versati dal Fondo tramite bonifico sul conto indicato.
  • Variazione al piano dei conti: per il Fondo INNOVACARE è istituito il conto di debito GPA18438 - Debito per contributi verso il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN - INNOVACARE - Codice Tributo CARE, riscossi per suo conto. La circolare rinvia per il resto alle istruzioni contabili della circolare n.112 del 30 dicembre 2024, con le specificazioni indicate.
  • Accesso ai dati e fornitura: i dati relativi ai versamenti e ai lavoratori sono messi a disposizione dall’INPS al completamento dell’elaborazione delle denunce UniEmens attraverso il servizio 'Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori'. L’accesso è riservato ai soggetti autorizzati del Fondo tramite SPID di secondo livello, CIE livello 3 o CNS; le richieste di abilitazione e le revoche devono essere inoltrate via PEC usando l’apposito modulo.
  • Clausole operative e responsabilità: l’INPS è esonerato da oneri di esazione coattiva nei confronti dei datori di lavoro e da responsabilità per errori nella comunicazione dell’IBAN da parte del Fondo o per ritardi dovuti a priorità istituzionali; i rapporti con i datori di lavoro restano tra Fondo e datori stessi.

Decorrenze, durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026, rinnovabile per un triennio su specifica richiesta del Fondo mediante PEC; in mancanza di istanza di rinnovo la convenzione cesserà alla scadenza e INPS interromperà il servizio. Ciascuna parte può recedere mediante comunicazione PEC; la circolare dettaglia inoltre casi di risoluzione, sospensione e effetti della cessazione del servizio.

Fonte ufficiale

Circolare INPS n.95 del 10/09/2026 (INPS).

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