Sintesi della novità
Il Messaggio INPS n. 2758/2026 comunica che, in aggiunta a quanto già previsto con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo riferito all’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 le imprese indicate nell’Allegato 1 del messaggio i cui periodi di CIGS connessi ai contratti di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2025. L’agevolazione è finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2024.
A chi interessa
Le indicazioni riguardano in primo luogo le imprese destinatari dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio riportate nell’Allegato 1. Sono interessati anche consulenti del lavoro, professionisti paghe, commercialisti, le strutture territoriali INPS e i reparti amministrazione del personale che gestiscono le denunce contributive e le rilevazioni contabili.
Effetti pratici e operativi
1) Requisiti e misura dell’agevolazione
- Possono fruire dello sgravio le imprese indicate nell’Allegato 1 i cui periodi di CIGS, relativi a contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, risultino conclusi entro il 30/11/2025. Questa decorrenza sostituisce il precedente limite temporale richiamato nella circolare n. 143/2025.
- Gli importi riportati nei decreti direttoriali comunicati alle imprese costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile; fermo tale limite, devono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti calcolate secondo le modalità descritte nella circolare n. 143/2025 (richiamata dal messaggio).
2) Adempimenti delle strutture territoriali INPS
- La procedura per la fruizione va attivata su iniziativa del datore di lavoro.
- La Struttura territoriale competente, accertata la documentazione (decreto direttoriale di ammissione), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" (significato: azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996).
3) Modalità di conguaglio con sistema Uniemens
- Le imprese destinatarie dei decreti direttoriali (Allegato 1) devono inserire nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>:
- nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale «L972», definito come “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”;
- nell’elemento <ImportoACredito> l’importo relativo allo sgravio da conguagliare.
- Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 e al D.M. 7 ottobre 1993.
- Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) per fruire dello sgravio spettante.
4) Rilevazione contabile
- La rilevazione degli oneri connessi agli sgravi finanziati con le risorse per l’anno 2024 e contraddistinti nel flusso Uniemens dal codice causale «L972» avviene al conto in uso GAW37354, istituito con la circolare n. 143/2025, a cui il messaggio rinvia per gli aspetti contabili di dettaglio.
Riferimenti normativi e documentali citati dal messaggio
- Articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (richiamato come riferimento normativo dell’agevolazione);
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (richiamato nella causale L972);
- Circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 (richiamata per dettagli operativi e di calcolo);
- Deliberazione CdA n. 5 del 26 marzo 1993 e D.M. 7 ottobre 1993 (termini contabili per il conguaglio).
Fonte ufficiale
Il presente elaborato si basa esclusivamente sul Messaggio INPS n. 2758 del 8 settembre 2026 pubblicato sul sito istituzionale INPS.
Contenuto elaborato con il supporto dell'intelligenza artificiale sulla base della fonte ufficiale indicata.