Cosa cambia
L'art. 5 del decreto legislativo n. 148/2026 introduce una revisione organica della disciplina che collega valori contabili e determinazione del reddito imponibile. Le modifiche riguardano più disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e prevedono, tra l'altro, che: la valutazione dei titoli e di alcune immobilizzazioni finanziarie rilevi ai fini fiscali se effettuata alla chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili; per soggetti che adottano i principi contabili internazionali (regolamento CE n. 1606/2002) la valutazione di determinate voci (immobilizzazioni finanziarie, marchi, avviamento, attività immateriali a vita utile indefinita) assume rilievo fiscale; la deducibilità di componenti negativi legati ad operazioni con pagamento basato su azioni è ancorata al momento della consegna degli strumenti o all'estinzione della passività; sono inoltre ridefinite le regole su plusvalenze/minusvalenze e sul trattamento di contributi.
A chi interessa
Le novità toccano in primo luogo società di capitali e gruppi che redigono bilancio secondo principi nazionali o internazionali, amministratori, collegi sindacali, revisori contabili, consulenti fiscali e società con consistenti immobilizzazioni finanziarie o attività immateriali. Hanno impatto anche le imprese che effettuano operazioni con pagamento basato su azioni e i soggetti del gruppo che riconoscono maggiori valori per partecipazioni o attività immateriali.
Effetti pratici e implicazioni societarie
- Valutazioni con rilevanza fiscale: per alcuni titoli e immobilizzazioni finanziarie la valutazione contabile alla data di chiusura assume rilievo per la determinazione fiscale, purché basata sulla corretta applicazione dei principi contabili. Ciò richiede attenzione alla documentazione delle metodologie di valutazione adottate e alla coerenza tra politiche contabili e trattamento fiscale.
- Soggetti IAS/IFRS: i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi internazionali vedono riconosciuta, in specifiche ipotesi, la rilevanza fiscale delle valutazioni operate secondo tali principi, con disposizioni dedicate per immobilizzazioni finanziarie e attività immateriali a vita indefinita (es. limiti di deducibilità a quote stabilite per marchi, avviamento e intangibili a vita utile indefinita).
- Operazioni con pagamento basato su azioni: i componenti negativi imputati a conto economico in relazione a tali operazioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari o dell'estinzione della passività, e contestualmente possono essere riconosciuti maggiori valori delle partecipazioni in capo a società del gruppo che consegnano strumenti rappresentativi di capitale. Questo raccordo modifica la correlazione temporale tra contabilizzazione e deducibilità fiscale.
- Plusvalenze/minusvalenze: le regole di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per immobilizzazioni finanziarie vengono modificate, con chiarimenti su quando le minusvalenze sono deducibili; sono previste regole transitorie per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025.
- Contributi e rilevanza: la disciplina detta criteri per la rilevanza dei contributi nei periodi d'imposta successivi in relazione alla precedente disciplina.
Adempimenti e adeguamenti necessari
- Verifica delle politiche contabili: le società devono verificare che le valutazioni (in particolare per titoli, immobilizzazioni finanziarie e intangibili) siano effettuate in conformità ai principi contabili applicabili e documentare la correttezza dell'applicazione per sostenere la rilevanza fiscale.
- Aggiornamento delle procedure interne: aggiornare procedure di determinazione delle imposte differite, riconciliazioni fiscale-contabili e controllo dei momenti di deducibilità per le poste interessate (es. operazioni basate su azioni).
- Coinvolgimento degli organi di controllo e revisione: informare revisori e organi di controllo sulle modifiche e predisporre evidenze di bilancio utili per eventuali verifiche fiscali.
- Dichiarazioni e transizioni: rispettare le decorrenze e le regole transitorie indicate nell'articolo, con particolare riguardo ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 per molte delle modifiche.
Responsabilità e controlli
Le modifiche richiedono una più stretto allineamento tra rappresentazione contabile e risultanza fiscale; amministratori e organi di controllo devono garantire che le scelte valutative siano supportate da adeguata documentazione tecnica e che il bilancio sia redatto con riferimento ai principi applicabili. Anche i revisori e i consulenti fiscali avranno un ruolo chiave nella verifica della corretta applicazione dei principi contabili che assumono rilievo fiscale.
Effetti operativi per il bilancio e la fiscalità d'impresa
Dal punto di vista operativo le società dovranno riconsiderare la tempistica di riconoscimento fiscale di componenti reddituali legati a valutazioni e operazioni complesse, rivedere i modelli di calcolo delle imposte anticipate/differite e aggiornare le politiche per l'iscrizione e l'ammortamento degli intangibili quando applicabile. Le disposizioni prevedono diverse decorrenze e disposizioni transitorie: è quindi necessario pianificare l'implementazione in ottica di esercizio e relazione con il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Fonte ufficiale
Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (pubb. 11/08/2026), Art. 5.
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