Cosa cambia
Il decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modifica il codice della proprieta' industriale (art. 98) per includere tra le informazioni protette come segreti commerciali "i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale". Il testo definisce, a titolo esemplificativo, per algoritmi e metodi matematici «le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonche' ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale». Questa integrazione si aggiunge alla definizione preesistente di segreto commerciale (informazioni non note, di valore economico e protette da misure ragionevoli per mantenerle segrete).
A chi interessa
La novita' interessa, in primis, imprese che sviluppano o detengono training set, modelli e pipeline di addestramento (software house, piattaforme IA, data provider, laboratori R&S), uffici legali e IP, uffici R&S che gestiscono dati proprietari, start-up innovative e PMI tecnologiche, nonche' soggetti che forniscono o ricevono dati e servizi di addestramento (contratti di data sharing, outsourcing, cloud). Sono coinvolti anche gli acquirenti o licenziatari di modelli e i consulenti che redigono contratti e NDA.
Effetti pratici sulle societa'
Tutela del know‑how: training set, architetture di modello e procedure di addestramento possono ora essere rivendicati come segreto commerciale quando soddisfano i requisiti previsti dall'art. 98 (segretezza, valore economico, misure di protezione). Questo rafforza la possibilita' di agire contro acquisizione, uso o divulgazione illeciti di tali asset.
Contrattualistica e compliance: i contratti di fornitura dati, licenza di modelli, contratti di sviluppo e gli NDA dovranno riflettere espressamente la qualifica di segreto commerciale di dati/modelli e definire obblighi, limiti d'uso, durate, misure di sicurezza e responsabilita'.
Governance e bilancio: le societa' dovranno valutare la gestione interna dei training set e dei modelli come asset immateriali; cio' potra' incidere sulle politiche di classificatione, controllo accessi e misure tecniche/organizzative per dimostrare la «ragionevole adeguatezza» delle protezioni adottate.
Relazioni con obblighi esterni: non emergono nel testo disposizioni che derogano obblighi di disclosure previsti da normative settoriali (es. obblighi informativi in gare pubbliche o specifiche normative di settore). Le societa' dovranno valutare casi concreti di sovrapposizione tra obblighi di trasparenza e tutela del segreto.
Adempimenti per imprese e amministratori
Inventario e classificazione: predisporre o aggiornare inventari di asset immateriali per evidenziare dati, modelli e procedure suscettibili di tutela come segreti commerciali.
Misure di protezione: adottare e documentare misure tecniche (controlli accesso, cifratura, gestione chiavi, logging) e organizzative (policy, formazione, accordi di riservatezza, controlli di terze parti) ritenute «ragionevolmente adeguate» per mantenere la segretezza.
Contratti: rivedere NDA, accordi di licenza, contratti di sviluppo e di fornitura dati per includere riferimenti espliciti alla qualifica di segreto commerciale e alle misure di protezione richieste.
Regole interne e disclosure: definire procedure per valutare richieste di accesso esterno (audit, gare, obblighi normativi) e per gestire potenziali conflitti tra obblighi di pubblica disclosure e tutela del segreto.
Responsabilita' e controlli
Responsabilita' degli amministratori: l'adeguata protezione degli asset immateriali (tra cui i training set e le tecniche di addestramento) rientra nel perimetro della gestione aziendale; la mancata adozione di misure documentate puo' comportare rischi legali e reputazionali.
Prova della segretezza: in sede di contenzioso la qualita' delle misure adottate per tutelare le informazioni sara' elemento centrale per dimostrare che si tratta di segreti commerciali; pertanto le attivita' di compliance e audit interno devono essere tracciate.
Effetti operativi immediati
R&S e workflow: processi di sviluppo e condivisione di dati e modelli richiederanno controlli aggiuntivi (sandbox, accessi limitati, anonimizzazione quando possibile) e formalizzazione di responsabilita' e ruoli.
Fornitori e outsourcing: necessita' di clausole specifiche con i fornitori di infrastrutture cloud, terze parti e partner di ricerca, per disciplinare l'uso, la proibizione di riuso e la gestione degli incidenti relativi ai segreti commerciali.
Due diligence e M&A: nelle operazioni straordinarie il quadro di tutela dei training set e degli algoritmi puo' influire sulla valutazione degli asset; la gestione della due diligence dovra' prevedere garanzie specifiche sulla tutela e il trasferimento dei segreti.
Limiti e aspetti non risolti dal decreto
Il decreto individua l'inclusione normativa ma non fornisce criteri operativi completi su limiti, prova e rapporti con obblighi di disclosure settoriali. Non sono invece previsti in questo testo ulteriori dettagli attuativi su procedure amministrative o sanzioni specifiche per la materia: tali aspetti potrebbero essere oggetto di atti attuativi o linee guida future.
Fonte ufficiale
Decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/sg
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