Visto di Conformità
Visto di Conformità – Servizio Professionale
Benvenuti su fiscoweb.it, il tuo punto di riferimento per l’apposizione del Visto di Conformità su Dichiarazioni IVA annuali e Modelli IVATR trimestrali.
Indice
- La compensazione del credito IVA
- Il rimborso del credito IVA
- Tempistica del rimborso
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità
- Servizio di apposizione del Visto di Conformità
La Compensazione del Credito IVA
I contribuenti che intendo utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a 5.000 euro. Devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione, da parte di intermediari abilitati (D.L. 50/2017).
L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000.
È possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (o dell’istanza trimestrale IVATR).
Ricordiamo che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 ha vietato la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi ad imposte erariali fino alla concorrenza. Di debiti iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di importo superiore a 1.500 euro per imposte erariali e relativi accessori.
Il Rimborso del Credito IVA
In alternativa all’utilizzo del credito IVA annuale/trimestrale in compensazione, verticale e/o orizzontale, il contribuente può richiedere il rimborso dello stesso, a condizione che sia verificata la sussistenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi e che sia prestata un’apposita garanzia, salvo specifici casi di esonero.
Il rimborso del credito IVA annuale/trimestrale per un importo non superiore a € 30.000 è erogabile senza il visto di conformità/garanzia.
Pertanto i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, chiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, sono eseguibili senza la presentazione delle onerose garanzie fideiussorie a condizione che:
la dichiarazione annuale o l’istanza di rimborso trimestrale da cui emerge il credito superiore a 30.000 euro sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile;
sia presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui si attesti:
il rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo d’imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e che non si è ridotta di oltre il 40% la consistenza degli immobili iscritti per effetto di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
che l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o di rami di aziende;
per le società di capitali non quotate che non risultino cedute azioni o quote per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, nell’anno precedente la richiesta di rimborso;
che sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Tempistica del rimborso
E’ previsto un termine ordinatorio di tre mesi per effettuare il rimborso del credito annuale/trimestrale che decorre dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA.
Tempistica del Rimborso
Il rimborso del credito IVA, sia annuale che trimestrale, deve essere erogato entro tre mesi dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA.
Esonero dall’Apposizione del Visto di Conformità
Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono per il periodo d’imposta precedente un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, sono previsti i seguenti benefici:
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2021 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2022 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
I benefici di cui sopra sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA.
Le soglie di esonero di cui ai punti a) e b) sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.
Servizio di Apposizione del Visto di Conformità
Il nostro team di fiscoweb.it è a disposizione per offrire un servizio professionale di apposizione del Visto di Conformità. Questo servizio è dedicato a tutte le aziende che gestiscono autonomamente la contabilità IVA o si affidano a centri di elaborazione dati o professionisti non abilitati ad apporre il visto.
Per richiedere il servizio, le aziende interessate possono scaricare la richiesta di attivazione e inviare la documentazione necessaria a incistaspa@gmail.com o tramite PEC a incista.spa@pec.it.
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