Regime forfettario
Regime Forfettario: Requisiti e Cause di Esclusione
Indice
Introduzione
Chi può accedere al R.F.? Quali sono le cause di esclusione? Scopriamo i requisiti necessari per godere di questo regime agevolato. Il R.F. prevede una tassazione con un’unica aliquota del 15% e molte semplificazioni fiscali, contribuendo a un risparmio annuale consistente.
Introdotto in Italia con la Legge n. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha abrogato tutti i regimi agevolati precedenti. I requisiti di accesso e permanenza sono stabiliti dalle leggi di bilancio 2020 e 2023, che hanno elevato il limite di ricavi e compensi a 85.000,00 €.
Requisiti per Accedere al Regime Forfettario
Per accedere al R.F. è necessario soddisfare un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi.
Requisiti Soggettivi
Possono accedere al R.F. le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, d’arte o comunque autonoma, incluse le imprese familiari. Sono escluse le società, cooperative e associazioni professionali.
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Requisiti Oggettivi
Il primo requisito oggettivo riguarda il limite dei compensi e dei ricavi: l’ammontare totale non può superare gli 85.000,00 € annui. Se il limite è superato, si deve optare per il regime ordinario o semplificato.
In caso di nuove aperture, il limite è ridotto in proporzione ai giorni di operatività. Le spese sostenute non hanno rilevanza nel calcolo dei limiti di accesso al regime forfettario.
Cause di Esclusione dal Regime Forfettario
Ci sono situazioni che comportano l’esclusione dal regime agevolato. È fondamentale conoscere queste cause per non incorrere in sanzioni:
- Superamento del limite di ricavi e compensi.
- Utilizzo di regimi speciali IVA.
- Attività prevalente nei confronti di datori di lavoro.
- Redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000,00 € nell’anno precedente.
Se si supera il limite di 85.000,00 €, ci sono misure di salvaguardia per restare nel regime forfettario, a condizione che il superamento non superi i 100.000,00 €.
Altre cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
- agricoltura e attività connesse e pesca,vendita sali e tabacchi,commercio dei fiammiferi,editoria,gestione di servizi di telefonia pubblica,rivendita documenti di trasporto pubblico,intrattenimenti, giochi e altre attività,agenzie di viaggi e turismo,agriturismo,vendite a domicilio,rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,vendita di rottami o cascami.
- i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non si risiede in Italia, è possibile accedere al forfettario se:
- si risiede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- e producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- Non possono accedere al regime forfettario:
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000,00 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.
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