Regime forfettario

Chi può accedere al regime forfettario, quali sono le cause di esclusione. Scopriamo i requisiti necessari per godere del regime agevolato.

Il regime forfettario prevede la tassazione attraverso una sola: aliquota al 15% e molte semplificazioni fiscali insieme contribuiscono al risparmio annuale molto consistente.

Per accedere a questo regime, bisogna verificare i requisiti ed accertarsi di non incappare in una delle cause di esclusione previste dalla legge.

Il regime forfettario è stato introdotto in Italia con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La sua entrata in vigore, ha consentito l’abrogazione di tutti i regimi agevolati che esistevano in precedenza, ad esempio:

  • il regime delle nuove iniziative produttive,
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi,
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi”.

I requisiti di accesso e permanenza attualmente in vigore sono stabiliti dalle leggi di bilancio 2020 e 2023. In particolar modo, la legge di bilancio 2023 alza il limite di ricavi e compensi a 85.000,00 €

Vediamo quali sono nello specifico le condizioni per accedere al regime forfettario?

Riportando sterilmente la norma non si attribuisce alcun vanto di infallibilità o di convenienza personale, infatti solo un quesito mirato che esponga la vostra personale condizione fiscale e lavorativa, può dare una risposta maggiormente aderente alle esigenze personali.

Dal blog della società quindi, è possibile solo riferire sulla normativa vigente senza alcuna deviazione editoriale, ma possiamo rendere gratuite le consulenze mirate agli utenti del blog.

Tornando al regime agevolato forfettario, vediamo in dettaglio:

I requisiti di accesso al regime

Per accedere al regime forfettario devi possedere e rispettare un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi.

Il Requisito soggettivo: chi può accedere al forfettario?

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, di arte o comunque autonoma (incluse le imprese familiari).

Il requisito riguarda quindi i liberi professionisti e le imprese individuali.

Società, Cooperative e associazioni professionali, sono escluse!

Di norma i nostri clienti che adottano il regime agevolato sono avvertiti sul fatturato emesso, forniamo il saldo aggiornato in tempo reale fattura per fattura. Se il valore sta per raggiungere e/o supera il limite di ricavi/compensi, consentiti.

La pratica risulta particolarmente utile soprattutto per i documenti da emettere negli ultimi mesi dell’anno fiscale. In mobilità si ha sempre il controllo della situazione.

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I Requisiti oggettivi: chi può accedere al forfettario?

  • Il limite dei compensi e dei ricavi.

Il primo requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi dell’attività: l’insieme di queste somme non può superare gli 85.000,00 € annui.

Se, ad esempio, nel corso dell’anno fiscale si supera questa soglia, nel prossimo si è costretti a sceglie tra il regime ordinario o quello semplificato.

Per le nuove aperture, il limite di 85.000,00 € è ridotto in proporzione ai giorni di operatività. Cioè bisogna dividere i ricavi per 365 (i giorni in un anno commerciale) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva.

Come si sommano ricavi e compensi?
La norma parla di “ricavi e compensi” e non di “reddito”. Ciò significa che per sapere se possibile rientrare nel limite dei 85.000,00 € si dovranno sommare tutte le entrate dell’attività, senza sottrarre le uscite (canoni di locazione immobili ed attrezzature, dipendenti, immobilizzazioni strumentali, spese di consumo ecc.). Infatti le spese sostenute non hanno rilevanza in questo regime comunque agevolato.

Per quanti esercitano contemporaneamente più attività? 

Nella circostanza dovranno sommare ricavi e compensi ottenuti da ciascuna di esse.

Il secondo Requisito soggettivo: chi può accedere al forfettario?

  • Limite alle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio

Reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio.

Tali somme non possono superare il limite di 20.000,00 €.

Il limite, con una soglia più bassa a 5.000,00 €, esisteva già in passato ed era stato abolito nel 2019.

La legge di bilancio del 2020 non fa altro che reintrodurlo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, elevandolo a 20.000,00 €.

Per le nuove attività il requisito deve essere verificato con dati presunti. Per optare verso il forfettario durante l’esercizio fiscale, si dovranno valutare tutte le spese anche effettuate per il personale dipendente dell’esercizio precedente.

Nel calcolo sono incluse anche le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Sappiamo che qualsiasi norma fiscale, per stabilire se effettivamente vantaggiosa deve essere applicata se pur simulando alla propria condizione lavorativa e fiscale. Gratuitamente agli utenti via internet possiamo offrire la verifica di effettiva convenienza fiscale.

Vediamo ora quali situazioni non devono verificarsi, pena l’esclusione dal regime agevolato e l’obbligo di passare ad uno dei due regimi ordinario o semplificato.

Superamento dei limiti di ricavi e compensi

Cosa succede se superi il limite di 85.000,00 € di ricavi e compensi?

La legge di bilancio 2023 stabilisce che:

  • se si sfora il limite di 85.000,00 €, ma non oltre i 100.000,00 €, s rimane comunque nel regime forfettario nell’anno corrente, quindi bisogna semplicemente versare l’imposta sostitutiva prevista e si può continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioniL’anno successivo, invece, non si potrà aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma si dovrà adottare il regime ordinario.
  • se si supera la soglia dei 100.000,00 €, si esce immediatamente dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive. 

Al rientro del rispetto dei requisiti prescritti, si potrà rientrare nel regime agevolato dopo due anni.

Altre cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. 
    I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
    • agricoltura e attività connesse e pesca,vendita sali e tabacchi,commercio dei fiammiferi,editoria,gestione di servizi di telefonia pubblica,rivendita documenti di trasporto pubblico,intrattenimenti, giochi e altre attività,agenzie di viaggi e turismo,agriturismo,vendite a domicilio,rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,vendita di rottami o cascami.
    (Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
  • i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non si risiede in Italia, è possibile accedere al forfettario se:
    • si risiede in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
    • e producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
    • Non possono accedere al regime forfettario:
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000,00 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.

In estrema sintesi: la perdita del requisito soggettivo, ricavi superiori a 85.000,00 €, il superamento del limite di spesa per personale dipendente o il verificarsi di una qualunque delle cause di esclusione appena elencate, obbligano a rinunciare al regime forfettario e a tutti i vantaggi che ne derivano.

Per scoprire i reali benefici della tassazione agevolata al 15% e come applicarla alle entrate dell’attività. Compilate il quesito nel form che segue, l’analisi personalizzata dei nostri consulenti è convenzionata con la società; Gratuita per gli utenti anche via internet.

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