decreto Antifrode: Bonus Fiscali. Tetti di spesa e controlli preventivi

Decreto antifrode: Bonus Fiscali. tetti di spesa e controlli preventivi

Dal 12 novembre 2021 è operativo il decreto antifrode nel quale sono indicate modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio, le modifiche introducono tetti di spesa per alcune categorie di beni. Tali limiti saranno stabiliti da un successivo decreto del MITE, Ministero della Transizione Ecologica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del governo.

Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Inoltre è stabilito che “i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”

Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3. Nella parte iniziale testualmente si legge:

“L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Inoltre è prevista la sospensione fino a 30 giorni per controlli preventivi dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito.

Tali comunicazioni sono necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito oppure dello sconto in fattura e devono essere rese tramite un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Nel decreto approvato sono anche indicati quali sono i profili di rischio che rendono prevedibile la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I profili di rischio indicati nel testo sono i seguenti:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono coinvolti, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria;
  • i controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni;
  • la coincidenza o vicinanza dell’importo dei lavori con il massimo concedibile del bonus.

I criteri, le modalità ed i termini per l’attuazione delle disposizioni saranno resi noti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In altre parole, per il controllo delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, saranno presi in esame i casi con rischi relativi a:

  • eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste, che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di contribuenti cedenti.

Tali controlli non sostituiscono quelli di rito e già previsti nel merito da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Oltre alle misure già descritte, il decreto Antifrode potenzia l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, revisione degli importi e dei contributi.

Tra le disposizioni previste c’è il concorso nella violazione, ovvero l’irregolare utilizzo del credito d’imposta, per il fornitore o il cessionario che non utilizzino l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Il testo indica, tra tali condotte, le seguenti:

Nel caso in cui il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121;
La situazione in cui risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
Il caso in cui risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.

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