DURC di congruità

Il DURC di congruità è una novità che interessa il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto.
Infatti prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza dell’imponibile contributivo verso la Cassa Edile.
Il DURC di congruità è diventato fondamentale per i lavori riguardanti lo sconto in fattura e gli altri bonus fiscali.

DURC di congruità: inquadramento normativo

Il Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con la Legge 120/2020) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del DURC di congruità.
L’art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 recita così:
“Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente”.
Il decreto richiamato dall’art. 8 è stato emanato dal Ministero il 25 giugno (DM 143/2021).
Definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati. In attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile.

Verifica della congruità

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità.
La specifica è riportata nella tabella che segue, reperibile allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ai fini della verifica si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente.
Con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici.
In caso di varianti, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore.
È onere della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) rendere disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni, sul portale “edilconnect”.
Gli indici sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.


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